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Le insidie dell’eredità digitale

Sempre più persone hanno un conto Facebook, fanno acquisti online, salvano foto in cloud o investono in criptovalute. Che cosa succede dopo il decesso? Alexandra Zeiter e Salome Barth, esperte di diritto successorio dello studio legale Strazzer Zeiter, forniscono le informazioni del caso.
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Chi regola anticipatamente la propria eredità digitale può facilitare le cose ai propri parenti. Le specialiste in diritto successorio Alexandra Zeiter e Salome Barth dello studio legale Strazzer Zeiter Rechtsanwälte di Zurigo possono fornire informazioni e consigli utili.

Specialisti ed esperti distinguono diverse categorie:

- file, come foto e documenti, salvati su dispositivi elettronici

- conti utente (p.es. di social media e abbonamenti a pagamento)

- valori patrimoniali in criptovalute;<br />\n- nomi di dominio per siti internet

- proprietà intellettuale della persona defunta, come testi o musica

- contributi a forum, commenti ecc.

Soprattutto in presenza di un’eredità digitale di valore monetario (p.es. criptovalute), la questione della gestione è sempre più delicata.

È complicato nella misura in cui non è ancora stato chiarito se la proprietà digitale possa essere ereditata o no, o per lo meno in Svizzera manca la giurisprudenza al riguardo. Ci si può basare su quanto avviene all’estero, ma molto è ancora in evoluzione. In altre parole, non mancano le insidie.

È possibile operare con disposizioni in caso di morte, regolamentazioni contrattuali o procure che mantengono la loro validità anche dopo il decesso, ma occorre sempre considerare le particolarità delle diverse categorie (vedi riquadro). L’accesso a un conto Facebook, per esempio, è tutt’altra cosa rispetto a quello a un conto bitcoin. È essenziale in particolare l’accesso al conto e-mail utilizzato per i servizi online, nonché per ripristinare le password.

Non necessariamente: nel 2018, con una sentenza della Corte di giustizia federale tedesca degli eredi hanno ottenuto da Facebook l’accesso al conto del defunto. I fornitori di questi conti e profili stabiliscono spesso nelle condizioni generali la procedura in caso di decesso dell’utente, ma la validità di queste regole va verificata singolarmente. Il fatto che molti di loro abbiano la sede al di fuori della Svizzera non contribuisce a semplificare la faccenda. È certamente un vantaggio essere in possesso delle informazioni per accedere ai conti.

Non è ancora chiaro se le criptovalute, come i bitcoin appunto, siano soggette al diritto successorio. La difficoltà sta nel fatto che, secondo la definizione attuale, i bitcoin non sono «cose», e di conseguenza viene meno il concetto di proprietà. Dato che i bitcoin vengono trattati in diverse forme, nascono anche pretese diverse nei confronti dei fornitori.

Certo è che nemmeno il diritto successorio agevola il compito agli eredi se quest’ultimi non sono in possesso dei dati di accesso. Queste informazioni devono quindi essere custodite in un luogo sicuro ed essere a disposizione degli eredi dopo il decesso.

Le foto salvate su computer, tablet, smartphone, chiavette USB ecc. sono proprietà della persona defunta e vanno agli eredi. Per quanto riguarda invece le foto salvate esclusivamente su una cloud, questo passaggio non è automatico, anche se la dottrina prevede che gli eredi siano autorizzati ad accedere alla cloud e ai contenuti in essa salvati. In merito alle effettive possibilità di accesso, vale quanto esposto in precedenza.

Considerato che resta molta incertezza in merito all’ereditarietà della proprietà digitale, far valere un diritto in questo senso può in effetti risultare piuttosto oneroso in termini di tempo e denaro.

È difficile fornire una risposta di validità generale. Di sicuro è bene essere prudenti: come in altri ambiti, anche in questo ci sono servizi seri e altri che non lo sono.

Visto che è consigliabile coordinare la gestione dell’eredità digitale con quella del resto della proprietà della persona defunta, si raccomanda di coinvolgere una specialista di pianificazione successoria (possibilmente un’avvocata o un avvocato). Secondo la categoria dell’eredità digitale da gestire, può essere ragionevole avvalersi anche di altri specialisti, per esempio di blockchain o di beni immateriali.

L’errore più frequente è probabilmente quello di dimenticare la propria eredità digitale. Consigliamo di riflettere su che cosa si sta lasciando e per quali contenuti mettere a disposizione l’accesso ai superstiti. Conservate le informazioni di accesso (nome utente e password) e fate in modo che a tempo debito le persone autorizzate le trovino. I superstiti hanno così almeno la possibilità di accedere all’eredità digitale. Non esitate a chiedere consiglio in caso di dubbi.

Ha altre domande sull’eredità digitale? State pensando di menzionare Helvetas nel testamento?

Prendete contatto senza impegno con Rodolfo Penne, responsabile Legati.

Contatto: 091 820 09 08 o rodolfo.penne@helvetas.org.

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